Il presidente della repubblica
Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante
conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare
l'art. 27 concernente le barriere architettoniche e trasporti pubblici; Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante regolamento
di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118; Vista la legge
5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996; Sulla
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno,
per la solidarietà sociale, del tesoro, della pubblica istruzione, dei
trasporti e della navigazione, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;
Emana il seguente regolamento:
TITOLO I
Scopi e campo di applicazione
Art. 1.
Definizioni ed oggetto
1. Le norme del
presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti
"barriere architettoniche".
2. Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque
ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità
motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione
di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento
e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque
e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
3. Le presenti
norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché
di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione.
Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque
altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità
e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso.
Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti
a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché
ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero
o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti
che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute
nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema
di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone
con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei
servizi espletati.
6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi
quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato
e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non
conformi alle norme di cui al presente regolamento.
Art. 2.
Contrassegni
1. Gli edifici,
i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo
conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione
agevolmente visibile il simbolo di "accessibilità" secondo
il modello di cui all'allegato A.
2. E' fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione internazionale
della aviazione civile ove prescritta.
3. Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto in luogo accessibile
e contrassegnato con il simbolo di "accessibilità condizionata"
secondo il modello di cui all'allegato B.
4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici pubblici
ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni che assicurano servizi di
comunicazione per sordi, devono recare in posizione agevolmente visibile il
simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le persone sorde di
cui all'allegato C.
TITOLO II
Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano
Art. 3.
Aree edificabili
1. Nell'elaborazione
degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici sono scelte
preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di
barriere architettoniche.
Art. 4.
Spazi pedonali
1. I progetti relativi
agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale
devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo
di impianti di sollevamento ove necessario, l'uso dei servizi, le relazioni
sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche
del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1.,
8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236,
e, per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento,
le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso
decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I.
in conformità alla normativa comunitaria.
Art. 5.
Marciapiedi
1. Per i percorsi
pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti
4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai
raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.
2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti
non deve comunque superare i 15 cm.
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione
deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia
a ruote.
Art. 6.
Attraversamenti pedonali
1. Nelle strade
ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati
nelle ore notturne o di scarsa visibilità.
2. Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale, potrà
essere differenziato mediante rugosità poste su manto stradale al fine
di segnalare la necessità di moderare la velocità.
3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia
a ruote.
4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono
essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche
a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire
tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.
5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è emanata con
decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Art. 7.
Scale e rampe
1. Per le scale
e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11.
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi
che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche
con corrimano centrale.
Art. 8.
Servizi igienici pubblici
1. Per i servizi
igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve essere prevista l'accessibilità
ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.
Art. 9.
Arredo urbano
1. Gli elementi
di arredo nonché le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo
urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri
di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236.
2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione
tale da essere agevolmente visibili e leggibili.
3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonché
le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione
pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in
modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia
a ruote.
4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre
dotati di almeno una unità accessibile.
Art. 10.
Parcheggi
1. Per i parcheggi
valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza
deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote
tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza
del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto
auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.
3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.
Art. 11.
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili
1. Alle persone
detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità
competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio,
purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso
di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica,
di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano
stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure
quando sia stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali
motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato"
e "nelle aree pedonali urbane", così come definite dall'art.
3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato
l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi
di trasporto di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che
ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve
intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici
dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.
5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi
di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono
essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto
ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II
79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495.
Art. 12.
Contrassegno speciale
1. Alle persone
con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato
dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria
dei non vedenti.
TITOLO III
Struttura edilizia in generale
Art. 13.
Norme generali per gli edifici
1. Le norme del
presente regolamento sono riferite alla generalità dei tipi edilizi.
2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità
degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico
che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il necessario requisito
di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso
per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale.
4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare
o limitare il criterio generale di accessibilità in relazione alla particolarità
del tipo.
5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori,
quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono
essere studiate o adottate, nel rispetto di tali normative, soluzioni conformi
alle disposizioni del presente regolamento.
6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all'art. 3.3 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli
alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.
7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli
impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria
utile.
Art. 14.
Modalità di misura
1. Per le modalità
di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche degli spazi di manovra
con la sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 15.
Unità ambientali e loro componenti
1. Per le unità
ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi
fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze,
percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici,
autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 16.
Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti
1. Per gli spazi
esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti come percorsi, pavimentazioni
e parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 17.
Segnaletica
1. Per la segnaletica
valgono le norme stabilite al punto 4.3 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 18.
Raccordi con la normativa antincendio
1. Per i raccordi
con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia
di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
TITOLO IV
Procedure
Art. 19.
Deroghe e soluzioni alternative
1. Le prescrizioni
del presente regolamento, sono derogabili solo per gli edifici o loro parti
che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati
senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici
il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento
in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali
o impiantistici.
3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, e all'art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la deroga
è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio
per valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento
del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisionali
ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non
stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle
presenti norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della
serietà del pregiudizio.
4. La deroga è concessa dall'amministrazione cui è demandata l'approvazione
del progetto e della stessa si dà conto nell'ambito dell'atto autorizzativo.
La stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione di cui all'art. 22.
5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite all'art.
7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, purché
rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art. 4 dello stesso decreto.
Art. 20.
Elaborati tecnici
1. Gli elaborati
tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti
tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente
regolamento.
2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli elaborati
tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la
descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione
delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici
e dei materiali previsti a tale scopo.
3. Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione di cui al comma
2 corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con l'illustrazione
delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.
Art. 21.
Verifiche
1. In attuazione
dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è fatto obbligo
di allegare ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione
del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità
degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra
e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.
2. Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto,
l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale attestazione
di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali
deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.
Art. 22.
Aggiornamento e modifica delle prescrizioni
1. Sono attribuiti
alla commissione permanente istituita a sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la soluzione dei problemi tecnici
derivanti dall'applicazione della presente normativa, l'esame o l'elaborazione
delle proposte di aggiornamento e modifica, nonché il parere per le proposte
di aggiornamento delle normative specifiche di cui all'art. 13. Gli enti locali,
gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni
alternative alla commissione la quale, in caso di riconosciuta idoneità,
può utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente regolamento.
TITOLO V
Edilizia scolastica
Art. 23.
Edifici scolastici
1. Gli edifici
delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università
e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono
assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti
o con difficoltà di deambulazione.
2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli
7, 15, e 17, le strutture esterne quelle di cui all'art. 10.
3. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare
lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche
particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere,
materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
4. Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe
frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno
raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.
TITOLO VI
Servizi speciali di pubblica utilità
Art. 24.
Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane
1. Sui mezzi di
trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono essere riservati a persone
con limitate capacità motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in
prossimità della porta di uscita.
2. Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito l'accesso
dalla porta di uscita.
3. All'interno di almeno un autovettura del convoglio deve essere risevata una
piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento
di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio.
4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati
in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote.
5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e lo stazionamento
su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda
dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere
con la propria sedia a ruote al piano di transito della vettura della metropolitana.
6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso pubblico
devono rispondere alle caratteristiche costruttive di cui al decreto del Ministro
dei trasporti 18 luglio 1991.
Art. 25.
Treni, stazioni, ferrovie
1. Le principali
stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri
idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai
treni alle persone con difficoltà di deambulazione. In relazione alle
specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari è consentito il
superamento, mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m 3,20.
In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento
da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote può utilizzare
i passaggi di servizio a raso purché accompagnato da personale di stazione
appositamente autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
2. Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di assistenza, previsto
dal comma 5 dell'art. 1, deve essere realizzato nelle principali stazioni presenziate
dal personale ferroviario, mediante l'attivazione di appositi centri di assistenza
opportunamente pubblicizzati.
3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote all'interno
delle carrozze ferroviarie deve essere opportunamente attrezzato un adeguato
numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione
su linee principali.
4. L'ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare i treni ed
i servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle stazioni
che nel proprio "orario ufficiale".
5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per
le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Il trasporto
gratuito dell'eventuale sedia a ruote è consentito in relazione alle
caratteristiche del materiale in composizione al treno.
6. Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dal dipartimento
per la famiglia e la solidarietà sociale definisce d'intesa con quest'ultimo
e tenute presenti le peculiarità dell'esercizio ferroviario, gli interventi
e la loro pianificazione, le relative modalità di finanziamento nonché
i criteri di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme
di cui al presente articolo, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici e per
gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste cioè
di personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente.
Art. 26.
Servizi di navigazione marittima: navi nazionali
1. Le aperture
dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per persone con impedita capacità
motoria o sensoriale, trasportate con autovettura o sedia a ruote, devono avere
dimensioni adeguate all'agevole passaggio dell'autovettura o sedia a ruote e
non presentare pertanto soglie o scalini. Per il passaggio della sedia a ruote
è richiesta una larghezza non inferiore a m 1,50.
2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta,
e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali
accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità
delle persone.
3. La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino
all'area degli alloggi destinati alle persone con impedita capacità motoria
o sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla
rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante
l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco della
persona con impedita capacità motoria o sensoriale dall'autovettura,
e il trasferimento su sedia a ruote, nonché la manovra di essa.
4. Il percorso di cui al comma 3 raccordato da rampe deve essere privo di ostacoli,
con eventuali dislivelli non superiori di norma al 5 per cento e di larghezza,
nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore ad 1,50 m. La zona di ponte
corrispondente deve essere rivestita con materiale antisdrucciolevole. Eventuali
soglie e simili devono avere altezza non superiore a cm 2,5.
5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote devono avere le caratteristiche
rispondenti alle norme dell'art. 15. Le rampe sostitutive degli ascensori non
essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti
alle norme dell'art. 7 del presente regolamento. Ascensori e rampe devono sfociare
al chiuso entro l'area degli alloggi.
6. L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve essere
tale da consentire, in caso di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di sfuggita
e di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza
non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali
igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi
di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi
di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto alle persone
con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; locali igienici
riservati alle stesse persone, rispondenti alle norme dell'art. 15.
7. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento
dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni sono tali da non
rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.
Art. 27.
Servizi di navigazione interna
1. Le passerelle
e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno metri uno, essere idonei
al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore
all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne
la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una
superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote
salvo gravi difficoltà tecniche.
3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento
dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni siano tali da non
rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.
Art. 28.
Aerostazioni
1. Ogni aeroporto
deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e
senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa. Qualora
non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile è assicurato
da elevatore a cabina chiusa.
2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche
di cui agli articoli 4, 10 e 11; le strutture interne degli edifici aperti al
movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli
7, 15 e 17.
3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a
ruote per garantire, per quanto possibile, l'autonoma circolazione del passeggero
disabile.
Art. 29.
Servizi per viaggiatori
1. I servizi per
i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibili.
Art. 30.
Modalità e criteri di attuazione
1. Il Ministero
dei trasporti stabilisce con propri decreti le modalità e i criteri di
attuazione delle norme del presente regolamento relative al trasporto pubblico
di persona.
Art. 31.
Impianti telefonici pubblici
1. Al fine di consentire
l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone con ridotte
o impedite capacità motorie o sensoriali sono adottati i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi di provincia, deve essere
installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza
massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente isolato sotto il profilo
acustico. Negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10,
una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:
1) il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica
e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm 2,5; la porta di accesso
deve avere una luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere
situato ad un'altezza minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è
applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente
piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere
posta ad una altezza di 0,80 m; eventuali altre caratteristiche sono stabilite
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio,
deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del
locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti
di cui alla lettera a);
c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del
pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui alla lettera a); il 5 per
cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato
ad un'altezza non superiore a 0,90 m. I predetti impianti sono dislocati secondo
le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli comuni interessati.
Art. 32.
1. Sono abrogate,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato A
Accessibilità
- Simbolo con figura e bordo bianco su fondo azzurro (Immagine 1)
Allegato B
Accessibilità
condizionata - Simbolo con figura e bordo bianco su fondo azzurro (Immagine
1)
Allegato C
Simbolo con figura
e bordo bianco su fondo azzurro (Immagine 1)