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Agevolazioni fiscali abbattimento barriere architettoniche 1. 1. I progetti
relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di
interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata
ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma
2. 2. 1. Le deliberazioni
che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette
ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma,
della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione
di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti
a favorire la mobilità dei ciechi all'intemo degli edifici privati, sono
approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione,
con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice
civile. 3. 1. Le opere
di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze
previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni
ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati (2). 4. 1. Per gli interventi
di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo
1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse
subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite
prescrizioni. 5. 1. Nel caso
in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo
2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista
dall'articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza è
tenuta a provedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda,
anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5. 6. 1. L'esecuzione
delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle
norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è
soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974,
n. 64. 7. 1. L'esecuzione
delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non è soggetta a concessione
edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come
definite dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente
all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto articolo 26,
l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un professionista
abilitato. 8. 1. Alle domande
ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi
di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta libera
attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino
l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di
accesso. 9. 1. Per la realizzazione
di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche in edifici già esistenti, anche se edibiti a centri o
istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi
contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi
sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro
o istituto o al portatore di handicap (3). 10. 1. E' istituito
presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione
e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. 11. 1. Gli interessati
debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile
con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1°
marzo di ciascun anno. 12. 1. Il Fondo
di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno
degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Concorso dello Stato nelle
spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche
negli edifici" per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990
e 1991.
Per qualsiasi approfondimento o dubbio non esitare a contattarci al 3394040759 o a scriverci a info@ausilidisabili.com |
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