
La camera dei deputati
ed il senato della repubblica hanno approvato; il presidente della repubblica promulga la seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà
e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo
della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la
partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività,
nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni
fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la
tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione
sociale della persona handicappata.
Art. 2
(Principi generali)
1. La presente
legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione
sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma
economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 5.
Art. 3
(Soggetti aventi diritto) [1] [2]
1. E' persona handicappata
colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore
in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità
complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale,
correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione,
la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute
di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi
dei servizi pubblici.
4. La presente
legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati
o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono
corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione
o da accordi internazionali.
Note:
1 Per la qualificazione dei grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi
equiparati come persone handicappate, vedere l'art. 38, comma 5, L. 23 dicembre
1998, n. 448.
2 Per l'autocertificazione dei soggetti di cui al presente articolo, vedere
l'art. 39, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 4
(Accertamento dell'handicap) [1]
1. Gli accertamenti
relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento
assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua,
di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante
le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n.
295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. [2] [3]
Note:
1 Vedere anche l' art. 38, comma 5, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Per l'autocertificazione
dei soggetti portatori di handicap, vedere l'art. 39, L. 23 dicembre 1998, n.
448.
2 Per l'accertamento provvisorio dell'handicap, vedere l'art. 2, commi 2 e 3,
D.L. 2 marzo 1993, n. 45, e, successivamente, l'art. art. 2, commi 2, 3 e 3
bis, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, e, successivamente, la legge n. 423 del 27
ottobre 1993. 3 Per la competenza delle commissioni mediche di cui al presente
articolo in merito all' accertamento delle condizioni di disabilità ai
fini dell'inserimento lavorativo dei disabili, vedere l'art. 1, comma 4, L.
12 marzo 1999, n. 68.
Art. 5
(Principi generali per i diritti della persona handicappata)
1. La rimozione
delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione
sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica,
sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni
pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando
la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi
e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle
minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi,
che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche
attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente
familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere
sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione
alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata
nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari
la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata,
attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione
e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente
l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione
sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti
alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando
il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base
degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico
e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi
tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile,
interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative
permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione
e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi
ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche
al di fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione
sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
Art. 6
(Prevenzione e diagnosi precoce)
1. Gli interventi
per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano
nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla
legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle
conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale,
durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di
sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni
naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei
fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie
invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per
la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap
fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia
di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro
conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle
malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed
il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria
e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione
sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo
5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono
essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo
alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;
h) un' attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla
nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido,
delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza
di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo
giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni
due anni dal compimento del primo anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto
sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli
ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per
eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente
di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove
misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare
riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
Art. 7
(Cura e riabilitazione)
1. La cura e la
riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano
prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità
di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione
di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il
Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate,
assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata,
nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio
o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale
di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e
sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.
2. Le regioni assicurano
la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio,
in Italia e all'estero.
Art. 8
(Inserimento ed integrazione sociale)
1. L'inserimento
e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria
a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa
vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui
è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente
grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati
e ad eliminare o superare le barriere fisiche ed architettoniche che ostacolano
i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto
allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni
didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di
valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato,
docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi,
di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma
individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi
diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto
pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici; h) affidamenti
ed inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi
servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione
e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una
idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni,
a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di
relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano
assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue
non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri
socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere
l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione
della scuola.
Art. 9
(Servizio di aiuto personale)
1. Il servizio
di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità
sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è
diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione della autonomia
personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici informatici,
protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le
possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio
di interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari
e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera
aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai
sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta
di prestare attività volontaria; c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale
indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina
dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 10
(Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità)
1. I comuni, anche
consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane
e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia
di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono
realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque
il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità
stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi
di cui alla legge 4 maggio 1983 n. 184, comunità alloggio e centri socio-riabilitativi
per persone con handicap in situazione di gravità.
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni
per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo
per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare [1].
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera
m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro
per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali
della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti,
previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto
ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio
e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità,
promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato
iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere
realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le
comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei
a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante
iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati
concernenti immobili da destinare alle comunità alloggio ed ai centri
socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno
ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente
legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione,
fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore.
Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima
del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica
dell'area.
Nota:
1 Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 21 maggio 1998,
n. 162.
Art. 11
(Soggiorno all'estero per cure)
1. Nei casi in
cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro
della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero
non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi
autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi
o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti
alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla
deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'articolo
8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso
per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base
di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo
5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate
anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie [1].
Nota:
1 Per l'atto di indirizzo e coordinamento di cui al presente comma, vedere il
D.P.C.M. 1° dicembre 2000.
Art. 12
(Diritto all'educazione e all'istruzione)
1. Al bambino da
0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata
nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità
della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni
e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere
impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà
derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione
della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato,
alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori
della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali
e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola,
con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato
secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo
indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno
e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla
situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità
possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate
e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata
[1].
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il
concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e
delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi
e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono
svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e
coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola
materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di
istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti
per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con
le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati,
di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi
possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che
non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità
della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta
giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità
scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in
servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla
frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi
di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione
di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia
una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di
un anno sotto la guida di personale esperto.
Note:
1 L'art. 2, comma 1, D.L. 27 agosto 1993, n. 324 ha interpretato il presente
comma nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata,
necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione
ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge,
non consiste nell'accertamento previsto dall' art. 4 della legge stessa, ma
è effettuata secondo i criteri stabiliti nell' atto di indirizzo e coordinamento
di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo
12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine
di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono
uno psicologo ovvero un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio
presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente per l'istituto
ove è iscritto l'alunno.
Art. 13
(Integrazione scolastica)
1. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle
scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando
quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517,
e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività
sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali,
gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati
gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma
sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti
educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché
a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che
devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione
alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche
e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico,
ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo
esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati,
aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico
materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati
sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio
individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare
alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti
non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità
di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono
altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento
degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne
precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché
l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti
specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività
di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati
nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a
quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti
delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42,
comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività
didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di
cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati,
nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale
e del conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni
e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica
e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli
di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti
sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni
di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi
di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del
proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui
al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16 [1].
Nota:
1 Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 1999, n. 17.
Art. 14
(Modalità di attuazione dell'integrazione)
1. Il Ministro
della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale
docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica
degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità
di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro
della pubblica istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate
per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola
secondaria di primo grado; b) all'organizzazione dell'attività educativa
e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione
delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione
scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola,
prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore
e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della
persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento
della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di
età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti,
sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta
del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza
ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4
della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante
all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti
già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione
dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione
degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
citata legge n. 341 del 1990.
Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4
deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività
didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce,
nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività
didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti
già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione
delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione
scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento
nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata
legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività
didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati
come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno,
nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma
3, della medesima legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio
delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di
cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati
all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità
di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi
di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma
di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del
1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e
successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970, e all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli
di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti
di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono
prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle
scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in
piani educativi e di recupero individualizzati.
Art. 15
(Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica)
1. Presso ogni
ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto
da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della
scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio
1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali,
due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle
associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello
provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati
dal Ministero della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e
secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti,
operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle
iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta
al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione
con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e
la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli
13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati,
nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione
degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al
Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale.
Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai
fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di
cui agli articoli 13, 39 e 40.
Art. 16
(Valutazione del rendimento e prove d'esame)
1. Nella valutazione
degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla
base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati
adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e
di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi
di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti
e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità
e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati
sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione
delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e
la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione
del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con
l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli
studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari
previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato
di cui all'articolo 13, comma 6-bis. E' consentito, altresì, sia l'impiego
di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità
di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato
[1].
5-bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente
delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto
di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo [2].
Note:
1 Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 28 gennaio 1999, n. 17.
2 Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, della legge 28 gennaio 1999, n. 17.
Art. 17
(Formazione professionale)
1. Le regioni,
in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e
m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di
formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi
handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento
ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche
nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo
conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati
durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature
necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità
ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita
in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone
handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere
realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di
ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero
possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge
n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati
da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente
comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività
di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845
del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato
un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento
obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla
citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all'articolo
8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione
e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di
formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi,
sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 18
(Integrazione lavorativa)
1. Le regioni,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano
l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative
sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni
ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire
l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti
dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura
di associazione, con i requisisti di cui al capo II del titolo II del libro
I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale
e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano
le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al
comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle
comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi
di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. [1]
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per
accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi
al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative
autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di
lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle
persone handicappate.
Note:
1 Lo schema-tipo di convenzione di cui al presente comma è stato approvato
con il D.M. 30 novembre 1994.
Art. 19
(Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio) [1]
1. In attesa dell'entrata
in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono
intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica,
i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in
mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della
persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale
dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità
lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della
presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista
nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Nota:
1 Per la nuova disciplina del collocamento obbligatorio dei soggetti disabili,
vedere la legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 20
(Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni)
1. La persona handicappata
sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari
in relazione allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione
alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 21
(Precedenza nell'assegnazione di sede)
1. La persona handicappata
con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte
alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10
agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso
o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento
a domanda.
Art. 22
(Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato)
1. Ai fini dell'assunzione
al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana
e robusta costituzione fisica.
Art. 23
(Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche
e ricreative)
1. L'attività
e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna.
Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli
per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle
persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti
di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture
sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi
sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al
mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità
degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo
comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina
persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio
da uno a sei mesi.
Art. 24
(Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche)
1. Tutte le opere
edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono
suscettibili di limitare l'accessibilità e la visibilità di cui
alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite
in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118,
e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e
successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli
di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e
29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli
previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni
previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possono
venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità
competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti
in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche
può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti
della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti
edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli
articoli 15, terzo comma e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica
e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche
ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui
al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto
compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco,
nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per
le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile
o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia
giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di
cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo
della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla
normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche
spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione
del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici
o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma
3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è
condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione
allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità
e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità
siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle
persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista,
il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità
o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza,
sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni
a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per
un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui
all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una
quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi
di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche
negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986
sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi
urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione
di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti,
alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi
e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità
di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai
prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione
delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui
all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del
1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine,
le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del
presente articolo perdono efficacia.
Art. 25
(Accesso alla informazione e alla comunicazione)
1. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti
elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti
a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche
mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari,
nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la
concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative
atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di
programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.
Art. 26
(Mobilità e trasporti collettivi)
1. Le regioni disciplinano
le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire
alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul
territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi
di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio,
modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in
grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento
delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate
da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi
per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa
attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già
istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti
dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati
a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per
l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel
materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto
formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano
ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità
della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità
dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone
i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità
della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la
loro sostituzione.
Art. 27
(Trasporti individuali)
1. A favore dei
titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità
motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa
per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario,
nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse
le parole ", titolari di patente F" e dopo le parole: "capacità
motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie,".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986, è
inserito il seguente:
"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta
sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia
conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno
dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido
provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata
e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato".
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo
4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti
delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti
su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti
di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della
sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 42.
Art. 28
(Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate)
1. I comuni assicurano
appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi
gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti
da privati.
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto
visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione
dei parcheggi di cui al comma 1.
Art. 29
(Esercizio del diritto di voto)
1. In occasione
di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico
in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio
elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità
sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono
in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati
per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica
di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati
ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere
iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione
di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale
dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio
nel quale egli ha assolto tale compito.
Art. 30
(Partecipazione)
1. Le regioni per
la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona
handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione
dei cittadini interessati.
Art. 31
(Riserva di alloggi)
1. All'articolo
3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni,
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione
di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese,
cooperative e loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per
l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze
di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui
componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con
ridotte o impedite capacità motorie".
2. [1].
3. [1].
4. [1].
Nota:
1 Commi abrogati dall'art. 14, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136.
Art. 32
(Agevolazioni fiscali)
Articolo abrogato
dall'art. 2, comma 4, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.
Art. 33
(Agevolazioni) [1] [2]
1. [3]
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro
di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione
facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento
del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con
handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una
persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro
il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti
da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione
che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata
a tempo pieno [4] [5] .
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo
7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo
comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle
contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o
privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo
grado handicappato ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo
consenso ad altra sede. [6]
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può
usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio
e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. [7]
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari
di persone handicappate in situazione di gravità.
Note:
1 Per la facoltà di non prestare lavoro notturno da parte dei lavoratori
che abbiano a proprio carico un soggetto disabile, vedere l'art. 5, comma 2,
della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2 Per l'estensione delle agevolazioni di cui al presente articolo, vedere l'art.
20, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
3 Comma abrogato dall'art. 86, comma 2, lett. i), del D. Lgs. 26 marzo 2001,
n. 151.
4 Comma modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 2000,
n. 53.
5 Vedere l'art. 2, comma 3 ter, del D.L. 27 agosto 1993, n. 324
6 Comma modificato dall'art. 19, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 2000,
n. 53.
7 Comma modificato dall'art. 19, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 2000,
n. 53.
Art. 34
(Protesi e ausili tecnici)
1. Con decreto
del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di
cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono
inseriti apparecchi e attrezzature elettronici ed altri ausili tecnici che permettano
di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.
Art. 35
(Ricovero del minore handicappato)
1. Nel caso di
ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto
anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato
l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983,
n. 184.
Art. 36
(Aggravamento delle sanzioni penali)
1. Per i reati
di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti
non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice
penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso
sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà
[1].
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa
la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione
alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.
Nota:
1 Comma modificato dall'art. 17, della legge 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 37
(Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata)
1. Il Ministro
di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto
le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue
esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza,
nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva
e di espiazione della pena.
Art. 38
(Convenzioni)
1. Per fornire
i servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche consorziati tra loro,
le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali
per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre
avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni
private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, semprechè
siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale
e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite
convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità
montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate,
che intendano costituire cooperative di servizi o comunità- alloggio
o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi
che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1,
lettera h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti
e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo
i principi della presente legge.
Art. 39
(Compiti delle regioni)
1. Le regioni possono
provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi
sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario
nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali
e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali
e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,
nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio [1]:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni,
nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa
di competenza dei comuni:
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione
dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli
altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici
dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche
o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione
di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione,
diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di
ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di
riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività
di cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38,
le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento
e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività
assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi
di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne
la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento
dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi
e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva
finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi
da parte delle organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi
per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni
privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità
fissate dalle regioni medesime.
lbis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni
integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone
con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3,
mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata
di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9,
all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza,
tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10,
comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito
di programmi previamente concordati [2]
lter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente
alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia
personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita,
non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione
di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante
piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica
delle prestazioni erogate e della loro efficacia. [2]
Note:
1 Linea modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 21 maggio 1998,
n. 162.
2 Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge 21 maggio 1998,
n. 162.
Art. 40
(Compiti dei comuni)
1. I comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità
sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza,
attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel
quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi
di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142 del
1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui
al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti
nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per
i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento
previste dallo statuto stesso.
Art. 41
(Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap)
1. Il Ministro
per gli affari sociali coordina l'attività delle Amministrazioni dello
Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti
di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica
dell'attuazione della legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione
delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro per
gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari sociali è
obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati
in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le
politiche dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo
presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione,
della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai
Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento
delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati
a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima
della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16
dicembre 1989, n. 418;
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla
Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso
dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476,
che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate
e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
7. Il Comitato
si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta
una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle
politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno
seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono,
entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla
presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione
è presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una
commissione permanente composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari Sociali,
uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione
pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per
le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli
emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.
Art. 41-bis
(Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap) [1].
1. Il Ministro
per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini
statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza
nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici,
privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo
dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le
conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di
individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.
Nota:
1 Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), della legge 21 maggio 1998,
n. 162.
Art. 41-ter
Progetti sperimentali ). [1]
1. Il Ministro
per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali
aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della
presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione
e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i
criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti
di cui al presente articolo
Nota:
1 Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), L. 21 maggio 1998, n. 162;
a norma dello stesso art. 1, comma 2, il decreto di cui al comma 2 del presente
articolo è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge stessa.
Art. 42
(Copertura finanziaria)
1. Presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito
il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome
in favore dei cittadini handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale
per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale
del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione
al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio
della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da
altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo 41, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate
e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza
di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire
i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando
priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione
di gravità e agli interventi per la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate
le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre
i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate
dal comma 6, lettera h).
6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150
miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti
finalità:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui
all'articolo 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei
casi previsti dall'articolo 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori
ricoverati di cui all'articolo 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'articolo
13, comma 1, lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti
per studenti non udenti nelle università di cui all'articolo 13, comma
1, lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione
di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista
dall'articolo 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista
dall'articolo 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui
all'articolo 15;
m) lire 5 miliardi per i contribuenti ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi
e telefonici previsti all'articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli
strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni
per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione
di cui all'articolo 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni
a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli
interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati
di cui al comma 1 del presente articolo.
7. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992
e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992,
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in favore di portatori
di handicap".
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 43
(Abrogazioni)
1. L'articolo 230
del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo
415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i
commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono
abrogati.
Art. 44
(Entrata in vigore)
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.